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Avv. Francesco Vettori

Prelazione agraria: termini per l'esercizio

Aggiornamento: 13 apr 2021

Carissimi Lettori,

recentemente mi è stato chiesto un parere sui termini per l’esercizio della prelazione agraria che vorrei condividere con Voi, perché reputo di estremo interesse pratico.

Ecco il quesito:

“Avvocato, ho comunicato con lettera raccomandata la mia volontà di esercitare il diritto di prelazione sul fondo confinante, ma la proprietà ed il terzo acquirente continuano a sostenere, per il tramite dei loro consulenti, che sarei decaduto dal diritto perché la mia accettazione sarebbe tardiva, anche se spedita entro il termine di legge ovvero entro 30 giorni.”

Nel caso in cui il proprietario del fondo confinante o dato in affittato intenda vendere il terreno è tenuto a notificare al coltivatore la proposta, trasmettendogli il preliminare concluso con il terzo interessato all’acquisto. La comunicazione della proposta di vendita (che costituisce la cosiddetta denuntiatio) serve a far conoscere al preferendo le effettive condizioni contrattuali e consentirgli così di valutare se concludere la compravendita in luogo del terzo a cui è preferito per legge.

Se è noto che il coltivatore ha 30 giorni di tempo per “rispondere” ed esercitare la prelazione inviando formale comunicazione alla proprietà, pochi conoscono le modalità di calcolo di tale termine. Molti a ragione si domandano infatti da quando inizi a decorrere e quando scada il termine che non è poi così lungo, considerato che spesso l’agricoltore si trova a decidere se effettuare importanti investimenti dovendo magari ricorrere anche al credito bancario. Spesso poi accade che il postino recapiti la posta quando non si è in casa, sicché è evidente come i trenta giorni passino assai in fretta.

Ebbene, per consolidata giurisprudenza, poiché sia la denuntiatio del proprietario, sia la dichiarazione di prelazione dell’agricoltore producono i loro effetti solo dal momento in cui vengono portati a conoscenza dei loro rispettivi destinatari, ne consegue che il termine iniziale e il termine finale vadano identificati rispettivamente con la data di ricezione e con quella di arrivo a destinazione delle lettere raccomandate inviate, la prima, dal proprietario e la seconda, dall’agricoltore.

In altre parole per l’agricoltore il termine di 30 giorni inizia a decorrere da quando riceve dal postino il plico contente la proposta inviatagli dal proprietario o, comunque, da quando il relativo avviso viene immesso nella sua cassetta delle lettere.

A tal riguardo va infatti precisato che, diversamente dalle notifiche eseguite per gli atti giudiziari, la Legge stabilisce che le lettere raccomandate contenenti proposte o accettazioni si considerino ricevute e quindi conosciute dal destinatario, nel momento stesso in cui giungano al suo indirizzo. Si tratta di una presunzione di che il destinatario può sempre superare dimostrando di non avere potuto avere conoscenza della lettera per causa ad egli non imputabile e quindi di essere stato senza sua colpa nell’impossibilità di averne notizia. La logica di tale norma è quella di dare maggior sicurezza e chiarezza alle esigenze del “commercio giuridico”, consentendo al mittente di ritenere conosciuta la sua dichiarazione al momento dell’arrivo all’indirizzo del destinatario e dando possibilità a quest’ultimo di contestare l’eventuale mancata ricezione o lettura della lettera. Del resto, volendo dare certezza ai rapporti giuridici, sarebbe impensabile che il mittente resti gravato dall’onere di dover provare che il destinatario abbia avuto conoscenza della lettera inviatagli, essendo una prova praticamente impossibile da fornire. Inoltre in tal modo si consentirebbe di fatto al destinatario di scegliere quali lettere ricevere, potendo egli dichiarare di non aver avuto notizia di una o più missive, solo perché a lui non “gradite”.

In ragione dell’esposto principio, è evidente che anche la dichiarazione di prelazione dell’agricoltore dovrà necessariamente pervenire all’indirizzo della proprietà entro e non oltre il termine di 30 giorni, a nulla rilevando la data di spedizione; il che significa che la relativa comunicazione dovrà pervenire all’indirizzo della proprietà entro il trentesimo giorno.

Nel caso sottoposto alla mia attenzione, l’agricoltore aveva inviato la lettera raccomandata dall’ufficio postale il 27° giorno, ma, come riportato dall’avviso di ricevimento, la lettera era giunta all’indirizzo della proprietà solo il 32° giorno e quindi due giorni dopo la scadenza del termine.

Ho dovuto quindi comunicare al preferendo che aveva “perduto” la prelazione, essendo decaduto dal diritto per decorso del termine di 30 giorni stabilito dalla legge.

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