Recentemente alcuni clienti mi hanno domandato se potessero installare sul muro del condominio una canna fumaria utile per l’esercizio della propria attività commerciale posta al pian terreno.
La domanda è alquanto semplice, ma la risposta (ahimè!) no in quanto la questione è oggetto di dibattito e spesso i condomini vi si oppongono fermamente senza una ragione precisa intestardendosi, come spesso accade nelle questioni di condominio.
Ad ogni modo, la prima cosa da fare è verificare se vi sia un regolamento di condominio onde accertarsi che non vi siano particolari prescrizioni a riguardo. Se c’è, potete rivolgervi all’amministratore il quale di certo potrà fornirvi una copia del regolamento. Si tratta di un passaggio necessario, perché vi consente di verificare se il condominio abbia adottato particolari regole o divieti in punto.
Fatta questa verifica preliminare, dovrete poi munirvi di un progetto da presentare in Comune per la necessaria pratica edilizia ed, eventualmente, condividerlo con l’amministratore che lo potrà sottoporre all’attenzione degli altri condomini; tenete presente che la redazione di un buon progetto assume una particolare importanza perché tanto più sarà conforme alla disciplina codicistica, tanto più sarà difficile che qualche condomino o l’ufficio amministrativo vi sollevino contestazioni di sorta. In particolare:
(i) il progetto dovrà rispettare il decoro architettonico elaborando una soluzione tecnica il meno vistosa possibile e comunque in linea con l’architettura dell’edificio; da prediligere quindi punti “nascosti” del palazzo evitando le facciate principali;
(ii) vi dovrete poi accertare che la soluzione adottata non comprometta l’uso di parti comuni del condominio – ad esempio attraversando il lastrico solare ovvero la terrazza comune dell’ultimo piano – o che la sua installazione non riguardi pianerottoli, vani condominiali interni, limiti l’accesso a vani esistenti, etc…
(iii) Dovrete inoltre evitare, ove possibile, che la canna fumaria attraversi o comunque sia in aderenza con terrazze, finestre, punti luci o vedute degli altri condomini; ciò per non “molestare” l’altrui proprietà e non dare ai condomini motivo per lamentarsi; diversamente i condomini potrebbero contestare l’opera sostenendo che diminuisca la vista dalle loro terrazze, riduca l’aria e la luce delle loro abitazioni. A tal riguardo sarebbe opportuno, come stabilito da alcuni precedenti giurisprudenziali, che la canna vada posta quantomeno a una distanza di 75 cm. dai più vicini sporti dei balconi di proprietà esclusiva degli altri condomini, nonché eviti di passare vicino alle finestre.
(iv) Prevedete poi, già in progetto, l’applicazione di filtri per abbattere i fumi e gli odori in modo tale da evitare che condomini e vicini contestino, come molto spesso accade, l’immissione di fumi, esalazioni, rumori e/o calore.
In altre parole, il progetto dovrà elaborare una soluzione che:
– non impedisca l’uso delle parti comuni da parte degli altri condomini,
– non rechi pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza dell’edificio,
– non ne alteri il decoro architettonico,
– sia conforme alla normativa vigente in tema di sicurezza degli impianti,
– sia conforme alle prescrizioni del Comune,
– non impedisca la vista degli altri condomini o comunque limiti il loro diritto,
– non riduca le funzioni di aerazione e luce agli appartamenti interessati dal suo passaggio.
Rispettate tali prescrizioni e l’autorità non avrà motivo per negare l’autorizzazione, così come i condomini non potranno validamente opporsi all’opera, magari chiedendone la rimozione.
Peraltro, a tal ultimo riguardo, faccio presente che secondo l’orientamento più risalente nel tempo, l’opera poteva essere realizzata solo previo consenso dell’assemblea condominiale; ne è scaturito un dibattito che oggigiorno può dirsi, se non completamente risolto, almeno sopito dai più recenti interventi della giurisprudenza la quale ritiene, a maggioranza, che l’opera non necessiti del consenso dell’assemblea condominiale, sempreché siano soddisfatti i criteri sopra elencati.
Tuttavia, volendo preservare i rapporti ed evitare il nascere di possibili contenziosi, sarà opportuno preavvertire l’amministratore il quale avrà poi cura di trasmettere il progetto agli altri condomini per un’eventuale discussione in assemblea.
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